1. GENERALITA’
1.1 Il presente documento si rivolge ai clienti (di seguito “Clienti”) di FRATELLI COMUNELLO SPA
(di seguito solo COMUNELLO) con esso si intendono rendere note le condizioni contrattuali che
COMUNELLO applicherà in tutte le vendite dei propri prodotti (di seguito CONDIZIONI GENERALI DI
VENDITA), salvo diverse specifiche pattuizioni in deroga a quanto qui riportato, trattasi, in ogni caso, di
condizioni che risultano vincolanti ed efficaci tra le parti ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile.
1.2. COMUNELLO applica in tutti i rapporti contrattuali di vendita dei propri prodotti la legge italiana,
salvo apposite deroghe che dovranno essere concordate e provate per iscritto
1.3 Le Condizioni Generali di Vendita qui riportate si riferiscono esclusivamente ai prodotti portanti il
marchio COMUNELLO (di seguito “Prodotti”).
2. OFFERTE – PREVENTIVI
2.1 Le offerte formulate da COMUNELLO ai propri Clienti conservano efficacia per un periodo massimo
di 20 (venti) giorni dalla data di invio delle stesse, in ogni caso dovranno essere formalizzate per
iscritto, anche a mezzo mail.
2.2. Decorso tale termine l’offerta formulata da COMUNELLO dovrà ritenersi decaduta e non
accettabile da parte del CLIENTE, salvo diverso specifico accordo scritto tra le parti contrattuali
3. ORDINI
3.1 Gli ordini d’acquisto sottoscritti dai Clienti ed indirizzati a COMUNELLO dovranno essere
confermati mediante apposito modulo predisposto da COMUNELLO (conferma d’ordine), che ciascun
Cliente dovrà ritrasmettere a quest’ultima società, indicando, con precisione, il quantitativo della
merce compravenduta e le ulteriori caratteristiche dei prodotti richiesti, previa apposizione della
firma.
3.2 Il contratto d’acquisto si intende perfezionato e vincolante tra le parti mediante:
a) conferma dell’ordine d’acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO SPA;
b) con l’esecuzione materiale dell’ordine d’acquisto da parte di FRATELLI COMUNELLO, purché
rispettoso del contenuto della vendita conclusa tra le parti.
3.3 Qualsiasi modifica o integrazione di singole disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita o
dell’ordine d’acquisto sono prive di efficacia se non sono state approvate per iscritto da COMUNELLO
SPA. In caso di modifiche all’ordine d’acquisto, intervenute successivamente all’inoltro del modulo
indicato al punto 3.1., le stesse non potranno considerarsi efficaci se nel frattempo COMUNELLO ha
accettato l’ordine o vi ha dato esecuzione anche parziale, COMUNELLO si riserva comunque il diritto
di annullare l’ordine d’acquisto originario e di sospendere l’esecuzione di quello in corso, chiedendo il
risarcimento dei danni.
3.4 La data di consegna dei Prodotti indicata negli ordini d’acquisto ha sempre e comunque valore
indicativo e l’eventuale ritardo rispetto a tale termine, per un periodo non superiore a giorni 30, non
potrà mai costituire ragione per il CLIENTE affinché questi possa avanzare pretese risarcitorie nei
confronti di COMUNELLO o per risolvere il rapporto contrattuale.
In particolare COMUNELLO si riserva la facoltà di prorogare i termini di consegna per caso fortuito o
forza maggiore o comunque per eventi non prevedibili al momento della conclusione della vendita
(ad esempio, per difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e componenti); qualora prima
della consegna del materiale il CLIENTE versi in una situazione di difficoltà finanziaria o comunque
modifichi la propria forma giuridica, COMUNELLO potrà procedere alla sospensione dell’esecuzione
del rapporto contrattuale interrompendone immediatamente l’esecuzione, ed eventualmente
risolvendo il contratto.-
4. CONSEGNA E SPEDIZIONE
4.1 I Prodotti vengono consegnati al CLIENTE nel luogo di produzione ovvero presso la sede legale di
COMUNELLO (di seguito “Consegna”).
4.2 Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati Ex-works Rosà o Cassola (VI) INCOTERMS 2020, il
passaggio del rischio si realizza dal momento della Consegna dei Prodotti da parte di FRATELLI
COMUNELLO S.p.a. al Cliente od al vettore, il CLIENTE assume inoltre i costi del trasporto.
4.3 Salvo diverso accordo, FRATELLI COMUNELLO SPA stabilisce, in nome e per conto del Cliente, il
tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore.
4.4 FRATELLI COMUNELLO SPA si riserva la facoltà di effettuare esecuzioni o Consegne parziali degli
ordini d’acquisto. Il Cliente non potrà sollevare contestazione alcuna in ordine a consegne frazionate
e/o parziali. Tutte le Consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento
decorreranno dalla data di ciascuna fattura. Il pagamento delle Consegne parziali non potrà essere
differito all’ultimazione delle Consegne relative all’ordine d’acquisto originario. Anche in caso di
consegne parziali, troverà applicazione quanto stabilito dall’articolo 4.1.
5. PREZZI E LISTINI
5.1 Per prezzo si intende quello indicato nell’ultimo listino COMUNELLO per i Prodotti consegnati al
Cliente, imballaggio normale compreso, e spese di spedizione escluse (di seguito “Prezzo”). L’ultimo
listino emesso da FRATELLI COMUNELLO SPA annulla tutti i listini precedenti ed, in assenza di diverse
pattuizioni, sarà quello applicabile alla vendita.
6. PAGAMENTO
6.1 Il pagamento del Prezzo dovrà avvenire entro il termine pattuito tra le parti contraenti. Il mancato
pagamento del Prezzo entro il termine convenuto determinerà la decorrenza di interessi per il ritardo
di pagamento nelle transazioni commerciali, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002
e successive modifiche ed integrazioni. Tali interessi decorreranno dalla scadenza del termine di
pagamento è fatto salvo il maggior danno subito da COMUNELLO.-
6.2 Il Cliente non potrà proporre domande né formulare eccezioni nei confronti di COMUNELLO se non
dopo aver provveduto al pagamento del Prezzo.
6.3 In caso di irregolarità nei pagamenti, COMUNELLO si riserva il diritto di sospendere l’esecuzione
di tutti gli ordini di acquisto, anche se diversi da quelli per i quali si è verificato il ritardo o
l’inadempimento da parte del CLIENTE, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun
danno da parte del CLIENTE.
7. RESI E RECLAMI
7.1 Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla ricezione dei Prodotti,
siano essi relativi alla quantità o alla qualità dei Prodotti consegnati.
7.2 I resi dei Prodotti consegnati verranno accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA soltanto previo
accordo scritto ed esclusivamente con riguardo a Prodotti nuovi e completi di imballaggio originale.
7.3 I resi dovranno essere accompagnati dall’apposito documento di trasporto di reso, indicante
l’autorizzazione scritta di FRATELLI COMUNELLO SPA nonché la quantità e la qualità dei Prodotti.
7.4 I resi non potranno considerarsi accettati da FRATELLI COMUNELLO SPA se non effettuati con
le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi la presa in
consegna di Prodotti presso la sede o i depositi di FRATELLI COMUNELLO SPA.
7.5 Sulla somma accreditata riferita a resi non dovuti a cause imputabili a FRATELLI COMUNELLO SPA,
verrà operata una riduzione del 30% da considerarsi alla stregua di una liquidazione forfetaria del
danno (clausola penale), addebitata al Cliente in ragione dei costi generali, di spedizione, deperimento
della merce, vetustà etc sopportati da COMUNELLO.
8. GARANZIA
8.1 La presente garanzia nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale è
limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo del Prodotto riconosciuto da FRATELLI COMUNELLO
SPA quale difettoso mediante Prodotti rigenerati equivalenti (di seguito “Garanzia Convenzionale”),
non risulta compresa nella garanzia il costo necessario per le attività di riparazione e sostituzione del
materiale (a titolo esemplificativo costi di manodopera, noleggio materiali, etc).-
8.2 E’ esclusa l’applicazione della disciplina dettata dagli articoli 1490-1495 del Codice Civile,
8.3 FRATELLI COMUNELLO SPA garantisce il funzionamento dei Prodotti nei limiti indicati al superiore
punto sub 8.1.. Salvo diverso accordo, la validità della Garanzia Convenzionale è di 24 (ventiquattro)
mesi dalla data di produzione, rilevabile sui Prodotti. Per gli attuatori della linea Showin la garanzia
è di 60 (sessanta) mesi dalla data di produzione, mentre per i restanti prodotti della linea Automation
Frame la garanzia è di 36 (trentasei) mesi dalla data di produzione. La Garanzia risulterà efficace
e vincolante per COMUNELLO solo se il prodotto verrà correttamente montato e manutentato in
conformità alle regole di installazione e di sicurezza indicate nella documentazione fornita da
COMUNELLO o comunque rinvenibile sul sito www.comunello.com
8.4 La garanzia non comprende: avarie o danni causati dal trasporto; avarie o danni causati da vizi
dell’impianto elettrico presente presso l’acquirente il prodotto e/o da trascuratezza, negligenza,
inadeguatezza, uso anomalo di tale impianto; avarie o danni dovuti a manomissioni poste in essere da
parte di personale non autorizzato o conseguenti allo scorretto uso/installazione (a questo proposito,
si consiglia una manutenzione del sistema almeno ogni sei mesi) o all’impiego di pezzi di ricambio
non originali; difetti causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici. La garanzia non comprende
il costo
per materiale di consumo, in ogni caso COMUNELLO matura il credito per l’intervento eseguito presso
il cliente, laddove quest’ultimo si riveli inutile poiché non risultava operante la garanzia o perché il
cliente aveva utilizzato il prodotto COMUNELLO in modo negligente, imprudente od imperito, tale per
cui il corretto utilizzo del prodotto avrebbe potuto evitare l’installazione.-
8.5 Termini attuativi: salvo diverso accordo, il diritto alla Garanzia Convenzionale si esercita esibendo
copia del documento di acquisto (fattura fiscale) a COMUNELLO. Il Cliente deve denunciare il difetto a
COMUNELLO entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla scoperta.
L’azione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione di 6 (sei) mesi dalla scoperta. I pezzi
dei Prodotti per i quali viene richiesta l’attivazione della Garanzia Convenzionale devono essere
spediti dal Cliente presso FRATELLI COMUNELLO S.p.a., Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) Italia.
8.6 Il Cliente non potrà richiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti, perdita di
produzione ed in ogni caso non potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore
dei componenti o dei Prodotti forniti. Tutte le spese per il trasporto dei Prodotti da riparare o riparati,
anche se coperti dalla Garanzia Convenzionale, sono a carico del Cliente.
8.7 Nessun intervento esterno effettuato dal personale tecnico di COMUNELLO è coperto dalla
Garanzia Convenzionale.
8.8 Modifiche specifiche delle condizioni della Garanzia Convenzionale qui descritte possono essere
definite dalle parti nei propri contratti commerciali.
9. RIPARAZIONI OLTRE IL TERMINE DI GARANZIA
9.1 Le riparazioni dei Prodotti richieste dal Cliente verranno effettuate da FRATELLI COMUNELLO
SPA, previo accordo sul costo dell’intervento. In ogni caso le spese per la manodopera e quelle di
spedizione (andata e ritorno) rimarranno a carico del Cliente.
10. RISERVA DI PROPRIETA’
10.1 I Prodotti forniti al CLIENTE, rimangono di proprietà di FRATELLI COMUNELLO SPA fino al saldo
integrale del Prezzo da parte del Cliente, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei Prodotti.
Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero dei Prodotti così come le spese straordinarie e
quelle ripetibili, saranno a carico del Cliente.
11. BREVETTI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI
11.1 I l Cliente è a conoscenza del fatto che i Prodotti sono coperti da brevetti e sono oggetto di
Know-How e design costituenti proprietà esclusiva di FRATELLI COMUNELLO SPA, a norma del Codice
della Proprietà Industriale.
11.2 E’ fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di FRATELLI COMUNELLO SPA ed in ogni
caso il Cliente non potrà in alcun modo rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri
segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai Prodotti, così come è fatto divieto di apporne
di nuovi di qualsiasi natura. E’ vietata inoltre qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo del marchio
FRATELLI COMUNELLO SPA e di ogni altro segno distintivo presente sui Prodotti, salvo autorizzazione
scritta di
FRATELLI COMUNELLO SPA.
12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, il ritardato pagamento superiore
ai dieci giorni, o il mancato pagamento, anche solo parziale, del Prezzo da parte del Cliente,
secondo le modalità di cui all’articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, comporterà la
risoluzione del contratto di acquisto, con diritto per FRATELLI COMUNELLO SPA di chiedere al Cliente
il risarcimento dei danni patiti, oltre alla restituzione dei Prodotti rispetto ai quali il Cliente non abbia
pagato il Prezzo.
12.2 La comunicazione di cui al punto precedente sarà trasmessa tramite raccomandata A.R. o
tramite Pec.
13. ACCORDI TRA LE PARTI
13.1 In caso di accordi, preesistenti o sopravvenuti, tra FRATELLI COMUNELLO SPA ed il Cliente, in
relazione a resi e modalità di pagamento, tali accordi prevarranno su quanto a riguardo stabilito dalle
Condizioni Generali di Vendita.
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
14.1 I contratti di acquisto conclusi secondo le Condizioni Generali di Vendita sono soggetti
esclusivamente alla legge italiana, con esclusione di qualsiasi altra legislazione .
14.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito ai suddetti contratti d’acquisto saranno
assoggettate alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza,
anche se il pagamento sia convenuto a mezzo ricevuta bancaria o tratta domiciliata presso il Cliente.
(Italia). Il contenuto di questo catalogo è da ritenersi suscettibile di modifica in qualsiasi momento e
senza obbligo di preavviso da parte di Fratelli Comunello SPA.